Prot. n. (DOR/02/26674)

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IL DIRETTORE GENERALE ALL’ORGANIZZAZIONE,

 SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

Viste:

-        la Legge 11 novembre 1975 n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico, così come modificata dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448;

-        la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, pubblicata sulla G.U. del 15 gennaio 1996, avente per oggetto: "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";

-        la Delibera di Giunta n. 1588 del 9/7/96 rubricata “Atto d’intesa in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle amministrazioni pubbliche non statali (g.u. n. 75 del 29/3/96):applicazione all’ente Regione Emilia-Romagna”;

-        la deliberazione di Giunta regionale n. 785 del 26 maggio 1999 (“Progetto regionale tabagismo”), che fornisce indirizzi, in particolare al Sistema Sanitario regionale per contrastare in vari contesti (scuola, luogo di lavoro, strutture sanitarie etc.)l’abitudine al fumo e invita a promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti;

-        la Circolare n. 4 del 28 marzo 2001 del Ministero della Salute, pubblicata sulla G.U. dell’11 aprile 2001, avente per oggetto: “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”; Considerato l'Atto d'intesa in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle Amministrazioni pubbliche non statali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1996;

Considerato che:

-        la Direttiva e la Circolare ministeriale precedentemente citate vietano espressamente di fumare nei locali aperti al pubblico delle Pubbliche Amministrazioni;

-        su tale aspetto riguardante la tutela dei dipendenti dal cosiddetto fumo passivo, la Corte Costituzionale, anche sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni, si è espressa con sentenza n° 399/1996, pubblicata sulla G.U. n. 52 del 28 dicembre 1996, ribadendo che:

-        in tutti i luoghi di lavoro deve essere garantita la salubrità dell’aria;

-        qualsiasi pericolo per la salute del lavoratore derivante dall’inquinamento dell’aria – ivi compreso quello causato dal fumo – deve essere eliminato;

-        il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, deve prevalere sui liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale (es. il comportamento del fumare);

-        i datori di lavoro devono attivarsi con interventi per verificare  in concreto che la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata;

-        le varie misure possibili e le modalità di detti interventi vengono lasciate alle valutazioni dei datori di lavoro (creazione di ambienti riservati ai fumatori, orari in cui è possibile per i fumatori recarsi in appositi luoghi in cui è possibile fumare, installazione di adeguati impianti di aspirazione, divieto di fumare);

-        la natura delle norme citate non è solo programmatica ma precettiva, cioè costituisce un obbligo per i datori di lavoro.

Attesa la propria competenza, in qualità di datore di lavoro per gli effetti della delibera n. 338/01 della Giunta Regionale;

Ritenuto dunque di provvedere in merito;

Acquisita l’intesa con il Direttore Generale del Consiglio per quanto riguarda le strutture e il personale del Consiglio;

Dato atto, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001, della legittimità del presente provvedimento;

-        del parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile della prevenzione nei luoghi di lavoro dell’Ente Dott. Enrico Gori in merito alla regolarità tecnica;

DETERMINA

1.  di vietare di fumare in tutti i locali di questa Amministrazione, comprese le sedi periferiche, nei quali la generalità degli amministrati o degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, nonchè su tutti i mezzi di proprietà della Regione adibiti al trasporto dei dipendenti. Tali locali sono individuati in: ingressi, sale riunioni (compresa la sala del Consiglio) bar e buvette interni, corridoi, atri, servizi igienico-sanitari, biblioteche, ascensori, scale, tutti gli uffici aperti al pubblico o nei quali operino collaboratori non fumatori;

2.  di stabilire che:

-        le funzioni di controllo sul rispetto di tale divieto competono ai dirigenti e ai preposti alle varie strutture per gli effetti di quanto stabilito con propria determinazione n. 1058 del 14 febbraio 2001;

-        le funzioni di accertamento della violazione e di verbalizzazione sono di competenza degli agenti accertatori a ciò specificatamente nominati secondo le procedure di cui alla Delibera di Giunta n. 2405 del 19/12/2000, i quali svolgeranno le loro funzioni all’interno della Direzione di appartenenza;

-        spetta ai soggetti che rivestono la funzione di agenti accertatori in materia di fumo, qualora accertino violazioni, redigere apposito verbale. Gli stessi verbalizzanti, tramite la Direzione di appartenenza, qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, in caso di rifiuto di accettare copia del verbale e di firmare, dalla notificazione degli estremi della violazione, sono tenuti a trasmettere  lo stesso verbale al Sindaco del Comune territorialmente competente, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni;

3)  di ribadire che:

-        quanto previsto dalla Circolare ministeriale citata in premessa relativamente al capitolo “Sanzioni”, ultimo capoverso, si applica ai dirigenti e ai preposti delle varie strutture, nonchè agli agenti accertatori, tutti tenuti a far osservare il divieto;

-        come previsto dall’Atto d’intesa Stato-Regioni citato nella premessa, gli agenti accertatori devono partecipare a specifici corsi di formazione;

-        ai Dirigenti e ai Preposti, nonchè agli agenti accertatori delle varie strutture, oltre alle funzioni di vigilanza, compete promuovere e sviluppare un’incisiva azione di informazione e sensibilizzazione al non fumo, utilizzando allo scopo gli strumenti ritenuti idonei e di più provata efficacia;

4)  di demandare alla responsabilità dei Dirigenti e dei Preposti  la concreta organizzazione delle modalità per salvaguardare il diritto alla salute e la salubrità dei luoghi di lavoro anche attraverso misure organizzative che favoriscano il conseguimento del risultato pur senza creare disfunzioni e disservizi;

5)  di stabilire inoltre che:

-        unitamente alle azioni già attivate a sostegno dei collaboratori intenzionati a smettere di fumare - attraverso la partecipazione a corsi specifici attivati dalle Aziende Usl e dai Centri della Lega per la lotta contro i tumori - in ogni edificio di questa Amministrazione i Dirigenti presenti individuino almeno un luogo ove sia possibile fumare;

-        siano demandate alla Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione e Mobilità e alla Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato l’attuazione degli interventi strutturali finalizzati ad allestire aree per i fumatori, nonchè l’attivazione di azioni di tipo organizzativo, formativo e informativo necessari, per quanto di rispettiva competenza;

-        ciascuna Direzione entro il 31/12 di ogni anno invii i dati in merito alle infrazioni contestate, alla Direzione Generale Organizzazione, Sistemi Informativi e Telematica, che provvederà ad inviarli al Prefetto;

6)  di dare atto che il presente provvedimento, attivato in forma sperimentale, sarà verificato a distanza di un anno dall’adozione. Eventuali modifiche saranno adottate con successivo provvedimento;

7)  di notificare il presente provvedimento ai Sindaci ed alle Aziende USL nel cui territorio siano presenti sedi e/o uffici di questa Amministrazione.

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE

  Gaudenzio Garavini