LA DECISIONE SULLA PROIBIZIONE DELLA PUBBLICITA’ DEL TABACCO IN EUROPA:
UNA VITTORIA PER EUROFILI ED EUROSCETTICI

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Articolo di Sidney Houston (Hugh) High
Traduzione dall’inglese di Gian Luigi Turci

 7 Ottobre 2000

La decisione della Corte Europea, che giovedì scorso ha annullato la direttiva proibizionista contro la pubblicità del tabacco del 1998 non solo è corretta, ma ci rammenta anche dell’importanza del Rule of Law e del principio di sussidiarietà (*). Essa dovrebbe anche servire da lezione a coloro che intenzionalmente cercano di circonvenire la legge, che non è possibile ottenere gli scopi desiderati semplicemente affermando che “il fine giustifica i mezzi”.

        Nel respingere la proibizione della pubblicità al tabacco - una cattiva idea della Commissione Europea - la Corte, assai giustamente, ha notato che l’unico scopo per il quale l’Unione fu creata era, e rimane, quello di promuovere commercio e scambi. La decisione della Corte ha riconosciuto che, firmando i vari trattati che prima hanno portato l’Unione alla luce e che poi l’hanno evoluta col tempo, la stella polare che ha guidato i firmatari è stata proprio lo sviluppo di commercio e scambi tra loro – e null’altro.

        Fin dalla sua concezione, l’Unione ebbe soltanto quei poteri che gli stati membri delegarono alla Commissione ed al Parlamento europei. Naturalmente, e come giustamente notato dalla Corte, l’esercizio di certi poteri delegati avrà necessariamente ripercussioni in aree ed attività che gli stati membri non hanno espressamente permesso all’Unione - ciò è inevitabile in un mondo complesso come il nostro. Invero, leggi nazionali concernenti l’istruzione e l’età di completamento degli studi avranno necessariamente qualche effetto sui livelli d’impiego – la causa e l’effetto non possono essere totalmente e nettamente separati. Però la Corte ha notato che, al fine di essere costituzionali (per esempio, per rispettare i trattati che hanno creato l’Unione), le leggi e i regolamenti emessi dal potere centrale europeo devono avere solo effetti ancillari alle leggi emesse dal centro.

        Con la sentenza della settimana scorsa, la Corte ha giustamente mantenuto il concetto secondo il quale la direttiva che bandisce la pubblicità al tabacco era un tentativo di regolare la sanità pubblica o comunque avere un effetto su di essa e ciò, secondo i trattati che hanno creato l’Unione, è materia espressamente di competenza degli stati membri e non del potere centrale. Non sorprendentemente, i sostenitori del divieto hanno tentato di far passare la direttiva come promotrice di scambi e commercio entro l’Unione, ma la Corte si è accorta di queste artificiosità e cavillosità legali. Ciò facendo, la Corte ha servito l’importantissimo principio di sussidiarietà (*), che definisce dalle fondamenta l’esistenza dell’Unione.

        Mentre i sostenitori del divieto condanneranno certamente la decisione, le implicazioni della stessa sono eccezionalmente importanti, e la Corte merita credito per il riconoscimento di tali implicazioni. La decisione e l’accettazione della Corte che i poteri dell’Unione siano limitati a quelli che sono stati delegati dai vari trattati, ha prevenuto l’EU dal cadere nella stessa trappola legale in cui sono caduti gli Stai Uniti. Specificamente, ciò che la Corte ha stabilito fungerà da freno alla continua e illimitata espansione del potere centrale sotto la guisa di promozione di scambi e commercio. Negli Stati Uniti, per contro, certe direttive legali degli anni Trenta concernenti il potere del governo centrale sotto la Clausola Commerciale della Costituzione (“Il Congresso avrà il potere di regolare il commercio tra gli stati”) ha permesso una cronica e presumibilmente illimitata espansione del potere del centro politico mentre, necessariamente, veniva limitato il potere dei vari stati.

        Invero, si potrebbe ragionevolmente sostenere che questa continua espansione del potere centrale sotto la Clausola Commerciale ha trasformato gli Stati Uniti da stato federale, dove il potere è condiviso dal centro e dagli stati, a stato unitario, dove i vari stati sono poco più che appendici amministrative del centro. Nel sostenere il principio di sussidiarietà (*) – cioè nel riconoscere che il centro gode solo dei poteri concessigli dai trattati – la Corte ha debellato un attentato alla vita della democrazia. Questa è una decisione cui sia gli eurofili sia gli euroscettici possono applaudire, perché ha limitato il potere del centro rispetto agli stati membri e, dimostrando il suo rispetto per il Rule of Law e la sua intenzione di non permettere al parlamento europeo di andare fuori controllo, ha incrementato quindi il suo prestigio. Questa decisione è un chiaro messaggio per coloro che arriverebbero a circonvenire la legge per assecondare le loro percezioni di opinione popolare: la Corte di Giustizia europea non lo permetterà.

          Il divieto di pubblicità al tabacco ha una lunga e ingloriosa storia che risale almeno al 1989. Nel 1993, i Servizi Legali del Consiglio Europeo affermarono che la direttiva proposta era illegale, e questa fu anche la conclusione di un rapporto del 1995 commissionato dal Direttorio Generale della Ricerca del parlamento europeo. Nonostante ciò, nel Dicembre del 1997 i bigotti antifumo, con l’assistenza dei membri dell’appena eletto governo Laburista in Gran Bretagna, riuscirono a persuadere il Consiglio dei Ministri della Sanità ad adottare l’ora annullato divieto di pubblicità. Dovrebbe essere stato ovvio fin d’allora che, discutendo tale proposta con i Ministri della Sanità, già si dimostrava che la proposta stessa era percepita come misura sanitaria e non come promozione di scambi entro la comunità.

        Nonostante l’iniziale successo della tattica della “promozione di scambi”, nel Maggio del 1998 il Comitato degli Affari Legali ammonì che la direttiva proposta andava al di là ai poteri dell’EU.  Quest’ammonimento non fu ascoltato dal parlamento europeo, che approvò la direttiva nell’estate del 1998. La direttiva fu promulgata qualche mese dopo.

        Il divieto richiedeva che tutti gli stati membri proibissero la pubblicità al tabacco, la sponsorizzazione da parte dei produttori, e così via. Non sorprendentemente, la legalità della direttiva fu messa in discussione da una denuncia presentata dal governo tedesco e da vari produttori di tabacco, che fecero causa anche in conseguenza di un precedente contenzioso legale avvenuto in Inghilterra. Estendendo le sue mansioni, il Procuratore Generale dell’EU rese pubblica l’opinione in cui, come nel caso del Comitato degli Affari Legali nel 1998, si affermava che la direttiva eccedesse i poteri dell’EU, e che quindi doveva essere annullata.

        La scorsa settimana, con l’eliminazione di questo mal concepito divieto e della sua tortuosa storia, la Corte ha dato il chiaro messaggio che essa, nella sua funzione, non sarà influenzata né da parole ed argomenti di bassa lega, né da decisioni e direttive provenienti da Bruxelles, ma considererà solo la sostanza delle stesse. E la sostanza della direttiva era di regolare la sanità pubblica – una competenza riservata agli stati membri, come i sostenitori del divieto ben sapevano, e cui era stato ripetutamente detto. Oltre a decidere che il divieto di pubblicità al tabacco era un tentativo illegale di regolare qualcosa che è meglio lasciare agli stati membri, la Corte notò che, ironicamente, ciò sarebbe stato anti-competitivo.

        L’idea che il divieto di pubblicità in qualche modo promuovesse - invece di deprimere - il commercio e gli scambi tra gli stati è, infatti, insolitamente curiosa. Lo scopo della pubblicità è di convincere la gente a comprare un prodotto. Mentre praticamente non c’è evidenza che la pubblicità al tabacco serva ad incrementare il consumo dello stesso, esiste invece evidenza che la pubblicità induca la gente a cambiare la marca del tabacco che fuma. Ciò rende la pubblicità un veicolo cruciale nella concorrenza tra i produttori. Una decisione che vieti la pubblicità al tabacco tenderebbe, come ha notato la Corte, a bloccare i prodotti e a deprimere, anziché incrementare, la concorrenza e gli scambi tra gli stati membri. Sarebbe stato logico pensare che ciò fosse ovvio.

        La decisione di giovedì scorso, sostenendo il principio di sussidiarietà (*) e riconoscendo che lo scopo dell’Unione è la promozione del commercio e degli scambi, serve quindi ad incrementare la prosperità dell’Unione e - ancora più importante - è una chiara indicazione che la Corte di Giustizia Europea tiene in alta considerazione la legalità.

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(*) Principio di sussidiarietà: specializzata terminologia giuridica anglosassone, indicante che le decisioni legislative devono partire dalla più bassa forma di governo disponibile, e solo quando tali decisioni non possono essere prese a quel livello, un livello di governo più alto può essere impiegato.

Sidney Houston (Hugh) High è un avvocato internazionalista e un economista. Egli è docente al Dipartimento di Economia dell’università di Città del Capo in Sud Africa. Il suo libro: La pubblicità incrementa il fumo? (Does Advertising Increase Smoking?) è pubblicato dall’Institute of Economic Affairs di Londra. Hugh High, membro contribuente di FORCES,  è autore di numerose pubblicazioni di carattere legale ed economico.