CAMERA DEI DEPUTATI


DISEGNO DI LEGGE SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL FUMO DA TABACCO

(Presentata dal Deputato On. Carla Mazzucca)

ONOREVOLI COLLEGHI,

In Italia esiste una normativa speciale varia e diversificata che regola, caso per caso, l'applicazione del divieto di fumare in locali pubblici o aperti al pubblico. Si questo tema si registra una notevole crescita della sensibilita` dei cittadini, in relazione all'aumento della domanda di qualita` dell'ambiente ed alla necessita` di garantire un generale rispetto del diritto alla salute ed alla salubrita` dei luoghi in cui solitamente si svolgono le vicende della vita e del lavoro.

E` proprio in difesa dei diritti dei lavoratori che in passato sono stati imposti speciali divieti di fumare nell'ambito dei luoghi in cui si svolgono servizi pubblici, in particolare quelli di trasporto.

Tuttavia negli ultimi anni l'evoluzione tecnologica degli impianti di condizionamento, depurazione e ventilazione dell'aria ha offerto una nuova possibilita` di intervento, che consente un miglioramento della qualita` dell'aereazione sia per i fumatori che per i non fumatori. In quest'ottica e` divenuto ormai necessario e improrogabile superare le ingiuste discriminazioni nei confronti dei fumatori, stabilendo precise norme di carattere tecnico per la definizione delle caratteristiche degli impianti la cui utilizzazione consente di fumare senza pericolo per la salute di nessuno. Cio` perche` non e` accettabile l'attuale situazione, in cui vanno creandosi assurde guerre tra fumatori e non fumatori, le cui motivazioni prescindono da valutazioni reali di un problema spesso strumentalizzato e, comunque, poco conosciuto.

Accanto all'avvio di campagne di informazione o di studio in materia di tabagismo, lo Stato deve garantire la pacifica convivenza civile di modalita` e stili di vita diversi, a volte radicati in tradizioni antiche e difficilmente superabili.

In questo senso non ci si puo` limitare soltanto ad un invito alla reciproca cortesia, ma e` necessario dettare norme precise che consentano a ciascuno di tutelare la propria salute nella certezza di restare nel diritto. Il problema della qualita` dell'aria che respiriamo, soprattutto nelle aree urbane, deve essere affrontato nel suo complesso, con particolare riferimento ai fumi provenienti dai motori delle autovetture.

Molto spesso si vieta il fumo di tabacco in locali che sono completamente infestati dallo smog o che comunque non sono sufficientemente areati in rapporto al numero di persone che vi sono normalmente ospitate. Non c'e` alcun dubbio sul fatto che il fumo di tabacco sia nocivo per la salute umana, ma questa affermazione deve tener conto di una certa gradualita` dell'esposizione ambientale a tale agente.

Inoltre deve comunque essere rispettato il principio di liberta`, per cui perlomeno al fumatore deve essere consentito di condurre lo stile di vita che piu` ritiene opportuno senza danneggiare la salute altrui. In Italia i consumatori di prodotti da funo sono 14 milioni, con tutto cio` che ne deriva sul piano della microconflittualita` nei luoghi di lavoro, nei luoghi di svago, nei bar, nei ristoranti e negli altri luoghi pubblici. Nella sostanza la presente proposta di legge prefigura un quadro nominativo in cui e` fatto obbligo al gestore di tali locali di bonificarli con adeguati sistemi di condizionamento, depurtazione e ventilazione, in modo da salvaguardare la salute di tutti i cittadini.

In tale ottica l'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce il principio per il quale il divieto di fumare per essere efficace deve essere esplicito ed evidente.

L'articolo 3 indica in quali dei luoghi di cui all'articolo 2 puo` essere consentito fumare, purche` in presenza di un adeguato impianto di ventilazione e condizionamento dell'aria, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere identificate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono comunque esclusi ospedali e scuole.

L'articolo 4 stabilisce che, comunque, nei luoghi in cui e` vietato fumare devono essere allestiti appositi locali, adeguatamente areati, riservati ai fumatori. Tale norma si applica anche ai treni e agli aerei nazionali.

L'articolo 5 prevede una graduale applicazione del divieto di fumare nei ristoranti e nei bar. Il divieto sara` totale entro tre anni, ma non si potra` applicare se la presenza di gas nocivi nell'aria dei locali sara` causata dal fumo di tabacco per una percentuale inferiore al 10%.

L'articolo 6 stabilisce che nei luoghi di lavoro il divieto di fumare potra` essre applicato soltanto nel caso in cui la meta` piu` uno di dipendenti conviventi nello stesso locale ne faccia richiesta. Il divieto non potra` comunque essere applicato nel caso in cui la cattiva qualita` dell'aria negli uffici sia imputabile al fumo per un quota inferiore al 10%.

L'articolo 7 stabilisce le multe da applicarsi a chi fuma in caso di divieto ed a chi non espone con evidenza il divieto nei locali in cui esso deve essere applicato.

L'articolo 8 vieta ai datori di lavoro le discriminazioni tra lavoratori fumatori e non fumatori.

L'articolo 9 consente alle associazioni dei fumatori piena legittimazione nella difesa in giudizio degli interessi dei fumatori.


IL TESTO DELLA LEGGE

ART. 1

1. E` consentito fumare ovunque non sia esplicitamente e visualmente vietato. Nei locali in cui vige il divieto, deve essere esposto in modo visibile un cartello con la dicitura "vietato fumare" e con l'indicazione della norma che prevede le sanzioni per i trasgressori.

ART. 2

1. E` vietato fumare nei seguenti locali chiusi e accessibili al pubblico:

a) ospedali e case di cura pubblici e privati;
b) scuole di ogni ordine e grado e altre istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatorii di musica e le accademie;
c) aule universitarie;
d) strutture destinate all'erogazione di servizi ai minori;
e) strutture destinate ad attivita` sportive;
f) sale per congressi e riunioni;
g) sale d'esposizione, musei, pinacoteche, gallerie d'arte, sale di spettacolo cinematografico e teatrale, auditorium, teatri d'opera, sale di riunione delle accademie, biblioteche e sale di lettura;
h) strutture pubbliche destinate all'erogazione di servizi al pubblico ove l'erogazione comporti attesa, sosta o riunione del pubblico;
i) esercizi commerciali;
l) sale d'attesa della stazioni ferroviarie, auto-filotramviarie, portuali, marittime e aeroportuali;
m) veicolo di proprieta` dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi di trasporto collettivo di persone nonche` autoveicoli privati di trasporto pubblico.

ART. 3

1. Il divieto di fumare non si applica ai locali di cui alle lettere c), e), f), g), h), i), l) ed m) dell'articolo 2 qualora nei locali sia assicurato il ricambio dell'aria mediante l'installazione di adeguati impianti di condizionamento, depurazione e ventilazione.

2. Gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, e quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono corrispondere alle caratteristiche di definizione e di classificazione che saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita`, sentiti i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART.4

1. Nel caso di imposizione del divieto di fumare, nelle strutture di cui all'art. 2 devono essere riservati ai fumatori appositi locali o spazi delimitati nei quali sia assicurato il ricambio dell'aria mediante l'installazione di adeguati impianti di condizionamento, depurazione e ventilazione.

2. In particolare, e` fatto obbligo ai gestori di consentire il fumo in appositi spazi adeguatamente areati negli atri dei cinematografi, nelle sale d'aspetto degli ospedali, nelle universita` e nelle scuole, nelle sale di aspetto degli aeroporti, nella sale convegni, nei mezzanini delle metropolitane e nelle sale d'aspetto delle stazioni ferroviarie.

3. E` fatto obbligo alle Ferrovie dello Stato S.p.A. e agli altri concessionari di ferrovie operanti in Italia di consentire il fumo sui treni locali, regionali, nazionali e internazionali, indipendentemente dalla durata del percorso, in appositi vagoni e scompartimenti riservati ai fumatori, che non devono costituire meno di un quarto degli spazi riservati ai non fumatori assicurando un sistema di condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.

4. E` fatto obbligo all'Alitalia S.p.A., all'Ati S.p.A., a Meridiana S.p.A. e alle compagnie private di navigazione aerea operanti in Italia di consentire il fumo sui voli nazionali e internazionali, indipendentemente dalla loro durata, in apposite file riservate ai fumatori in numero non inferiore a un quarto del numero complessivo di file destinate ai passeggeri non fumatori, assicurando un sistema di condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.

ART. 5

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di fumare si applica agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande, a condizione che sia preventivamente verificato, tramite un'apposita analisi della qualita` dell'aria, che il fumo prodotto da combusitone di tabacco rappresenta una quota superiore al 10% degli agenti inquinanti presenti nei luoghi in cui deve essere applicato il divieto di fumare.

2. Nel caso risulti, nella verifica di cui al comma 1, che la quota di agenti inquinanti imputabile al fumo da tabacco sia inferiore al 10%, e` fatto obbligo al gestore di provvedere entro novanta giorni ad installare un sistema di condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.

3. Nel caso in cui invece dalla verifica di cui al comma 1 risulti che la quota degli agenti inquinanti imputabile al fumo da tabacco sia superiore al 10%, qualora sia disposto il divieto di fumare, e` fatto comunque obbligo al gestore dell'esercizio di garantire ai clienti fumatori appositi spazi dotati di adeguati sistemi di condizionamento, depurazione e ventilazione ove sia consentito fumare.

ART. 6

1. Il divieto di fumare puo` essere esteso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, limitatamente agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di piu` persone, su esplicita richiesta della meta` piu` uno dei dipendenti stanziali nei luoghi ove e` richiesto il divieto. In tal caso il divieto potra` essere disposto soltanto dopo che sia stato verificato, tramite un'apposita analisi della qualita` dell'aria, che il fumo prodotto dalla combustione di tabacco rappresenta una quota superiore al 10% degli agenti inquinanti presenti nei luoghi in cui deve essere applicato il divieto di fumare.

2. Nel caso, dalla verifica di cui al coma 1, risulti che la quota di agenti inquinanti imputabile al fumo da tabacco sia inferiore al 10%, e` fatto obbligo la datore di lavoro di provvedere entro novanta giorni ad installare un sistema di condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.

3. Nel caso in cui invece dalla verifica di cui al comma 1, risulti che la quota di agenti inquinanti imputable al fumo da tabacco sia supeiore al 19%, qualora sia disposto il divieto di fumare, e` fatto comunque obbligio la datore di lavoro di garantire ai lavoratori fumatori appositi spazi lavorativi dotati di adeguati sistemi di condizionamento, depurazione e ventilazione ove sia consentito fumare.

ART. 7

1. Chiunque fumi nei locali in cui vige il divieto di fumare e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000

2. I soggetti cui compete curare l'apposizione del cartello di divieto di cui all'art. 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 nel caso in cui non ottemperino a tale obbligo.

3. All'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge provvedono i competenti organi di polizia.

ART. 8

1. E` fatto divieto ai datori di lavoro di porre in atto in qualunque forma, diretta o indiretta, di discriminazione nei confronti del lavoratore fumatore per ogni aspetto inerente il rapporto di lavoro e in particolare nelle fasi di selezione, assunzione, progressione in carriere e retribuzione.

ART. 9

1. E` vietata ogni forma di discriminazione nei confronti del cittadino fumatore. Le associazioni rappresentative dei cittadini fumatori possono difendere i diritti degli associati innanzi ad ogni giurisdizione.