|
La legge n°. 584 dell'11
Novembre 1975, istituisce il divieto di fumare in determinati locali e
su mezzi di trasporto pubblico.
Art. 1
E' vietato fumare:
a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di
ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato,
di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto
collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di
attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie,
portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari
riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio
viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle
ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e
in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona,
durante il servizio di notte;
b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle
sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse
da ballo, nelle sale corse, nelle sale di riunione delle accademie,
nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura
aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte
pubbliche o aperte al pubblico. [ per
esenzioni dal divieto vedere Art. 3 ]
Art. 2
Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie
devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di
fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche
la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.
Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della
contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le
ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e
per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai quali, in mancanza di
disciplina specifica, si applicano le norme vigenti per le ferrovie
dello Stato in quanto compatibili.
Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità
assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente
articolo 1, lettere a) e b), nonché i conduttori dei locali di cui alla
lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo,
in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione
della sanzione comminata ai trasgressori.
Art. 3
Il conduttore di uno dei locali indicati
all'articolo 1, lettera b), può ottenere l'esenzione dall'osservanza
del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto
di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione
rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e
classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione
(UNI).
A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata
del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le
caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal
sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.
Il Ministro per la sanità dovrà
emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni
in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo
di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in
base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di
ventilazione.
Art.4
Le norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971,
n.819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli
impianti di cui al primo comma dell'articolo 3, agli esercenti o
proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del
medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e già in
attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art.5
Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140
del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n.635, nei casi:
a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;
b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano
condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.
Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica
sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto
di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa
dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera
b) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal
sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la constatazione della
precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal
senso venga presentata dal conduttore del locale.
Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella
lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni
particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito l'ufficiale
sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di
fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.
Art.6
Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1,
lettera b), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di
cui al precedente articolo.
Art.7
I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire mille a lire diecimila. SANZIONI
ORA AGGIORNATE.
Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino
alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento
di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene
aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo
comma, lettera b). SANZIONI ORA AGGIORNATE.
L'obbligazione di pagare le somme
previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.
Art.8
La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata
immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo
della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.
Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli
estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.
Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può
provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data
di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in
conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale
di contestazione della violazione.
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla
contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al
pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma
pari ad un terzo del massimo della sanzione.
DECRETI E CIRCOLARI
La Circolare del Consiglio di Stato dell'8 giugno 1976 n° 540 PD
760908, specifica che: "il divieto di
fumare... non si estende ai bar, ristoranti, sale da tè e in genere ai
pubblici esercizi, nei quali la confluenza delle persone sia di regola
occasionale e precaria."
L'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio
1980 n° 753, specifica che: "è vietato fumare nei
compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati
ai fumatori, nelle vetture autofilotranviarie, delle funicolari
aeree e terrestri e delle metropolitane, nonchè nelle sale di
attesa delle stazioni e delle fermate (...) durante il servizio di
notte nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti
occupati da più di una persona."
Il decreto legge del 19 settembre 1994 n° 626, dà generiche
indicazioni sugli ambienti di lavoro, riferendosi in particolare ai
locali destinati al riposo, in ottemperanza con le direttive CEE.
La direttiva della Presidenza del Consiglio del 14 dicembre 1995,
all'articolo 3 specifica che: "il divieto di fumo va applicato in tutti
i locali utilizzati a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e
dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni
istituzionali, nonchè da privati esercenti servizi pubblici per
l'esercizio delle relative attività, semprechè si tratti -
in entrambi i casi - di locali che in ragione di tali funzioni sono
aperti al pubblico; per locale aperto al pubblico si intende quello
al quale la generalità degli amministratori e degli utenti accede,
senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari
stabiliti". |