LA LEGGE 584

 

La legge n°. 584 dell'11 Novembre 1975, istituisce il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

Art. 1
E' vietato fumare:
a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte;
b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico. [ per esenzioni dal divieto vedere Art. 3 ]

Art. 2
Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.
Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme vigenti per le ferrovie dello Stato in quanto compatibili.
Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere a) e b), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Art. 3
Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.

Il Ministro per la sanità dovrà emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.

Art.4
Le norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n.819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 3, agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.5
Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635, nei casi:
a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;
b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.
Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.

Art.6
Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente articolo.

Art.7
I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila. SANZIONI ORA AGGIORNATE.
Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b). SANZIONI ORA AGGIORNATE.

L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

Art.8
La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.
Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.
Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.

DECRETI E CIRCOLARI

La Circolare del Consiglio di Stato dell'8 giugno 1976 n° 540 PD 760908, specifica che: "il divieto di fumare... non si estende ai bar, ristoranti, sale da tè e in genere ai pubblici esercizi, nei quali la confluenza delle persone sia di regola occasionale e precaria."

L'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980 n° 753, specifica che: "è vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotranviarie, delle funicolari aeree e terrestri e delle metropolitane, nonchè nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate (...) durante il servizio di notte nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da più di una persona."

Il decreto legge del 19 settembre 1994 n° 626, dà generiche indicazioni sugli ambienti di lavoro, riferendosi in particolare ai locali destinati al riposo, in ottemperanza con le direttive CEE.

La direttiva della Presidenza del Consiglio del 14 dicembre 1995, all'articolo 3 specifica che: "il divieto di fumo va applicato in tutti i locali utilizzati a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonchè da privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, semprechè si tratti - in entrambi i casi - di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico; per locale aperto al pubblico si intende quello al quale la generalità degli amministratori e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti".