1) E costituita in Genova
lAssociazione denominata FORCES ITALIANA Organizzazione non lucrativa
di utilità sociale con sede in Genova, Via G. T. Invrea 7/8. LAssociazione
potrà dotarsi di sedi secondarie per lesercizio dei propri scopi istituzionali in
Italia ed allEstero.
2) La durata dellAssociazione è fissata
il 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipamene sciolta nelle forme e con le
modalità previste dalla legge e dal presente statuto.
1) LAssociazione, ispirandosi ai
principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo la promozione ed informazione
volta a dimostrare la mancanza di fondamento scientifico e/o statistico di ricerche,
studi, pubblicazioni, teoremi usati per lemarginazione e/o la segregazione di classi
di cittadini per scopi politici e/o commerciali.
2) Per la realizzazione dello scopo prefisso,
intendo promuovere varie attività in particolare:
-
realizzare convegni,
conferenze, dibattiti, seminari;
-
svolgere attività di
formazione attraverso corsi di base teorico/pratici;
-
pubblicare o diffondere
tramite internet atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche
compiute.
E fatto espresso divieto
allassociazione di svolgere attività diverse o che non siano direttamente connesse
con quelli di cui allarticolo 10 del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 Numero 460.
1) LAssociazione trae le risorse
economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi;
b) donazioni e lasciti;
c) rimborsi;
d) entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali e/o manifestazioni di ogni genere e tipo organizzate sia in proprio
che da terzi a suo vantaggio e per il conseguimento degli scopi associativi;
e) ogni altro tipo di entrate.
2) Lesercizio finanziario
dellAssociazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31
Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio
Direttivo redige il rendiconto e lo sottopone allapprovazione dellassemblea
entro il mese di giugno dellanno successivo.
Il numero degli aderenti è illimitato,
sono membri dellAssociazione i soci fondatori quali risultanti dallatto
costitutivo e tutte le persone sia fisiche che giuridiche, la cui domanda sia stata
accettata dal Consiglio Direttivo e che si impegnino a contribuire alla realizzazione
degli scopi dellAssociazione.
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI
SOCI
1) Lammissione a socio, deliberata dal
Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli
interessati.
2) Il Consiglio Direttivo cura
lannotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno
versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dallAssemblea in
seduta ordinaria.
3) Sulleventuale reiezione di domande,
sempre motivata, pronunciata dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso scritto
allAssemblea ordinaria dei soci che giudicherà inappellabilmente.
4) La qualità dei soci si perde:
a) per recesso;
b) per decadenza per mancato versamento della
quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dalleventuale
sollecito;
c) per espulsione a seguito di comportamento
contrastante con gli scopi dellAssociazione e per persistenti violazioni dagli
obblighi statutari.
5) Lesclusione dei soci è deliberata
dallAssemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere
allespulsione, devono essere contestati per iscritto al socio dal Presidente del
Consiglio Direttivo gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di
replica entro termine prefissato dalla lettera di comunicazione dei medesimi.
Il recesso da parte dei soci deve essere
comunicato in forma scritta allAssociazione almeno tre mesi prima dello scadere
dellanno in corso.
6) Il socio receduto, decaduto o espulso non
ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare lealmente il presente statuto,
i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno
nei confronti dellAssociazione;
c) a versare la quota associativa di cui al
precedente articolo.
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse
dallAssociazione;
b) a partecipare allAssemblea con
diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche amministrative
purché maggiorenni detà.
1) Sono organi dellAssociazione:
a) lassemblea dei soci;
b) il consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Sindaci o Revisori dei Conti.
1) LAssemblea è composta da tutti i
soci ed è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e del presente statuto.
Ogni associato potrà farsi rappresentare
in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più
di cinque deleghe.
2) LAssemblea straordinaria indirizza
tutta lattività dellAssociazione ed inoltre:
a) approva il rendiconto consuntivo e
preventivo relativamente ad ogni esercizio;
b) provvede allelezione dei membri del
Consiglio Direttivo;
c) delibera leventuale regolamento
interno proposto dal consiglio direttivo e le sue variazioni;
d) stabilisce lentità della quota
associativa annuale;
e) delibera lespulsione dei soci
dellAssociazione;
f) delibera sulla reiezione di domande di
ammissione di nuovi associati.
3) LAssemblea ordinaria viene convocata
dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta allanno per
lapprovazione del rendiconto entro sei mesi dalla chiusura dellesercizio, ed
ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un
decimo degli associati ne ravvisino lopportunità.
4) LAssemblea straordinaria delibera
sulle modifiche dellatto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato
e sulla proroga della durata dellAssociazione e su tutto quantaltro sottoposto
alla sua approvazione dal presente statuto o per volontà del Consiglio Direttivo.
5) LAssemblea ordinaria e quella
straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal
Segretario e in assenza di entrambi da persona scelta dallAssemblea medesima.
Le convocazioni devono essere effettuate
mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.
In difetto di convocazione saranno
ugualmente le adunanze cui partecipano di persone o per delega tutti i soci, lintero
Consiglio Direttivo e tutti i Sindaci o Revisori dei Conti.
6) LAssemblea, sia ordinaria sia
straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che può aver
luogo nello stesso giorno fissato per la prima almeno unora dopo, lAssemblea
è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7) Le deliberazioni dellAssemblea sono
valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la
deliberazione riguardante le eventuali modifiche del presente statuto che dovranno essere
adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci e
lo scioglimento anticipato dellAssociazione e relativa devoluzione del patrimonio
residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
1) Il Consiglio Direttivo è composto da tre
membri.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato
con latto costitutivo.
I membri del Consiglio Direttivo
rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili, possono fare parte del Consiglio
esclusivamente gli associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o alter
cause, uno dei componenti il Consiglio decada dallincarico il Consiglio Direttivo
può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in
carica fino allo scadere dellintero Consiglio Direttivo può provvedere alla sua
sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere
dellintero Consiglio. Nel caso per dimissioni o altre cause decada oltre la metà
dei membri del Consiglio lo stesso si intenderà dimissionario e lAssemblea deve
provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.
3) Il Consiglio nomina al suo interno, qualora
non vi abbia già provveduto lassemblea, un presidente, un Segretario ed un
Tesoriere.
4) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dellAssociazione ed in
particolare ed in via esemplificativa e non tassativa allo stesso spetta di:
a) curare lesecuzione delle
deliberazioni dellAssemblea;
b) predisporre il rendiconto consuntivo e
quello preventivo per il successivo esercizio;
c) nominare il Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere qualora non vi abbia già provveduto lAssemblea;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e
straordinaria amministrazione che non siano spettanti allAssemblea dei soci.
5) Il Consiglio direttivo è presieduto dal
Presidente o, in caso di sua assenza, dal Segretario e in assenza di entrambi dal membro
più anziano.
6) Il consiglio Direttivo è convocato di
regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, or quando
almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con
la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole dalla maggioranza
degli intervenuti.
7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio
Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto ladunanza, vengono conservati agli atti.
1) Il Presidente, nominato dal Consiglio
Direttivo, qualora non vi abbia già provveduto lAssemblea, ha il compito di
presiedere lo stesso nonché lAssemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la
rappresentanza dellAssociazione di fronte ai terzi ed in giudizio e luso della
firma sociale.
3) Il Presidente cura lesecuzione delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo
ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nelladunanza immediatamente
successiva, firma i mandati di pagamento in concorso con il Tesoriere.
La gestione dellAssociazione è
controllata da tre Sindaci o Revisori dei Conti eletti anche fra non soci
dellAssemblea, essi durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.
I Sindaci o Revisori dovranno accertare
la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci
annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e lesistenza dei valori e di
titoli do proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche
individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
1) Ogni carica associativa viene ricoperta a
titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per
lattività prestata previa e idonea documentazione.
1) In caso di scioglimento
dellAssociazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra organizzazione, ONLUS o a
fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di controllo di cui allart. 3, comma
190, della legge 23 Dicembre 1996, Numero 662, salvo diverso destinazione imposta per
legge.
RINVIO
1) Per quanto non espressamente riportato in
questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed ad altre norme di legge vigenti in
materia.
PILO PAIS, EMANUELE, Notaio
Genova, 10 Ottobre 2000