FORCES ITALIANA

 

STATUTO

 

 

 

Art. 1

 

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SEDE

 

1)       E’ costituita in Genova l’Associazione denominata “FORCES ITALIANA – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” con sede in Genova, Via G. T. Invrea 7/8. L’Associazione potrà dotarsi di sedi secondarie per l’esercizio dei propri scopi istituzionali in Italia ed all’Estero.

 

2)       La durata dell’Associazione è fissata il 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipamene sciolta nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

 

Art. 2

 

SCOPI E FINALITA’

 

1)       L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo la promozione ed informazione volta a dimostrare la mancanza di fondamento scientifico e/o statistico di ricerche, studi, pubblicazioni, teoremi usati per l’emarginazione e/o la segregazione di classi di cittadini per scopi politici e/o commerciali.

 

2)       Per la realizzazione dello scopo prefisso, intendo promuovere varie attività in particolare:

 

-          realizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari;

-          svolgere attività di formazione attraverso corsi di base teorico/pratici;

-          pubblicare o diffondere tramite internet atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

 

E’ fatto espresso divieto all’associazione di svolgere attività diverse o che non siano direttamente connesse con quelli di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 Numero 460.

 

Art. 3

 

RISORSE ECONOMICHE

 

1)       L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

 

a)      contributi;

b)      donazioni e lasciti;

c)      rimborsi;

d)      entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e/o manifestazioni di ogni genere e tipo organizzate sia in proprio che da terzi a suo vantaggio e per il conseguimento degli scopi associativi;

e)      ogni altro tipo di entrate.

 

2)       L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

 

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro il mese di giugno dell’anno successivo.

 

Art. 4

 

MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Il numero degli aderenti è illimitato, sono membri dell’Associazione i soci fondatori quali risultanti dall’atto costitutivo e tutte le persone sia fisiche che giuridiche, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

 

Art. 5

 

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

 

1)       L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

 

2)       Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

 

3)       Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, pronunciata dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso scritto all’Assemblea ordinaria dei soci che giudicherà inappellabilmente.

 

4)       La qualità dei soci si perde:

 

a)      per recesso;

b)      per decadenza per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;

c)      per espulsione a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni dagli obblighi statutari.

 

5)       L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

 

In ogni caso, prima di procedere all’espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio dal Presidente del Consiglio Direttivo gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro termine prefissato dalla lettera di comunicazione dei medesimi.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

 

6)       Il socio receduto, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Art. 6

 

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

 

1)       I soci sono obbligati:

 

a)      ad osservare lealmente il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b)      a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

c)      a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

 

2)       I soci hanno diritto:

 

a)      a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b)      a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c)      ad accedere alle cariche amministrative purché maggiorenni d’età.

 

Art. 7

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

1)       Sono organi dell’Associazione:

 

a)      l’assemblea dei soci;

b)      il consiglio Direttivo;

c)      il Presidente;

d)      i Sindaci o Revisori dei Conti.

 

Art. 8

 

L’ASSEMBLEA

 

1)       L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e del presente statuto.

 

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

 

2)       L’Assemblea straordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

 

a)      approva il rendiconto consuntivo e preventivo relativamente ad ogni esercizio;

b)      provvede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

c)      delibera l’eventuale regolamento interno proposto dal consiglio direttivo e le sue variazioni;

d)      stabilisce l’entità della quota associativa annuale;

e)      delibera l’espulsione dei soci dell’Associazione;

f)        delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

 

3)       L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

 

4)       L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione e su tutto quant’altro sottoposto alla sua approvazione dal presente statuto o per volontà del Consiglio Direttivo.

 

5)       L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Segretario e in assenza di entrambi da persona scelta dall’Assemblea medesima.

 

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente le adunanze cui partecipano di persone o per delega tutti i soci, l’intero Consiglio Direttivo e tutti i Sindaci o Revisori dei Conti.

 

6)       L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

 

In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima almeno un’ora dopo, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

 

7)       Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante le eventuali modifiche del presente statuto che dovranno essere adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci e lo scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Art. 9

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

1)       Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri.

 

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili, possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

 

2)       Nel caso in cui, per dimissioni o alter cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso per dimissioni o altre cause decada oltre la metà dei membri del Consiglio lo stesso si intenderà dimissionario e l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

 

3)       Il Consiglio nomina al suo interno, qualora non vi abbia già provveduto l’assemblea, un presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

 

4)       Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione ed in particolare ed in via esemplificativa e non tassativa allo stesso spetta di:

 

a)      curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b)      predisporre il rendiconto consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio;

c)      nominare il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea;

d)      deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e)      provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

 

5)       Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Segretario e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

 

6)       Il consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, or quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.

 

7)       I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

 

Art. 10

 

IL PRESIDENTE

 

1)       Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

 

2)       Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e l’uso della firma sociale.

 

3)       Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva, firma i mandati di pagamento in concorso con il Tesoriere.

 

Art. 11

 

SINDACI O REVISORI DEI CONTI

 

La gestione dell’Associazione è controllata da tre Sindaci o Revisori dei Conti eletti anche fra non soci dell’Assemblea, essi durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci o Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli do proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

 

Art. 12

 

GRATUITA’ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

 

1)       Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata previa e idonea documentazione.

 

Art. 14

 

SCIOGLIMENTO

 

1)       In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra organizzazione, ONLUS o a fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, Numero 662, salvo diverso destinazione imposta per legge.

 

RINVIO

 

1)       Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

 

PILO PAIS, EMANUELE, Notaio

 

Genova, 10 Ottobre 2000